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L’Ufficio Asseveramento Perizie e Traduzioni presso il Tribunale di Roma, è dove il Traduttore Ufficiale si reca per asseverare la traduzione giurata. Di seguito troverete le indicazioni su come  deve essere predisposta una traduzione giurata.

L’Ufficio Asseveramento Perizie e Traduzioni si trova all’interno del Tribunale Civile di Roma, è quindi accessibile sia da Viale Giulio Cesare 52, sia da Via Damiata 2.

Alla stanza n. 302, sita al piano terra della Sezione 11ma, adiacente alla Sala Avvocati, è possibile accedere al servizio tutti i giorni dal lunedì al venerdì 9,00 / 13,00, prenotando il nominativo del traduttore dalle ore 8.00 del mattino e attendere poi il proprio turno per i primi 40 posti assegnati all’utenza, nell’elenco affisso fuori la stanza n. 303. Dalle 11,00 verrà affisso un succesivo elenco, sempre di 40 utenze, fino alle ore 13,00, per un totale di 80 utenti al massimo per giornata.

Il servizio è aperto al pubblico ed è gratuito, salvo il pagamento dei diritti di bollo da apporre sugli atti e il compenso da corrispondere al Traduttore Ufficiale, che sarà stato precedentemente concordato.

DISPOSIZIONI PREVISTE PER GIURARE UNA TRADUZIONE 

1) Ciascun traduttore può presentare per il giuramento un massimo di 10 atti, dopodiché bisognerà rimettersi in coda nella lista di prenotazione successiva.

2) I traduttori sono invitati a controllare, prima di presentare gli atti per la registrazione del cronologico, che siano stati assolti tutti gli adempimenti previsti dall’ufficio per l’allestimento degli atti da giurare, quali:

  • ciascun atto dovrà essere composto da: documento originale, traduzione e verbale di giuramento, rigorosamente spillati o rilegati;
  • l’atto dovrà riportare il timbro del Traduttore Ufficiale e la sua firma a cavallo di ciascuna pagina della traduzione e tra la prima pagina della traduzione e l’atto originale. Dovrà firmare la acciata del documento tradotto, con la prima facciata della traduzione, ad eccezione della pagina che contiene il solo giuramento.
  • Altresi il Traduttore dovrà firmare l’atto al verbale di giuramento;
  • i diritti del Tribunale, ovvero le marche da bollo, dovranno essere applicate in numero di una dal valore di 16,00 € ogni 100 righe di testo della traduzione e potranno essere applicate sia alla fine dell’atto o in alto a destra sulle pagine tradotte;
  • sono previsti casi di esenzioni dai diritti dell’imposta di bollo, in tutti quei casi espressamente citati dalle vigenti leggi, non si devono applicare le marche:adozione minori, richiesta borse di studio, cause di lavoro e previdenza, atti introduttivi di cause soggette al pagamento del “contributo unificato”, iscrizione scuola primaria e secondaria ed eventuali altre ipotesi, per le quali devono
  • essere comunque trascritti sull’atto gli estremi della legge che prevede l’esenzione.
  • il Cancelliere provvederà ad annullarle con il timbro del tribunale, iscrivendo l’atto ad un numero di coronologico progressivo, contenuto all’interno di un registro apposito e poi firmerà l’atto apponendo il proprio timbro a inchiostro, unitamente con il Traduttore;

La traduzione deve essere giurata personalmente dal Traduttore che si assume la responsabilità pronunciando e sottoscrivendo la formula di rito, “di aver bene e fedelmente adempiuto all’incarico affidatogli al solo scopo di far conoscere la verità”.

Il “VERBALE DI GIURAMENTO”, da compilarsi a cura del traduttore, è disponibile online al sito:

1) su www.tribunale.roma.it – Modulistica – Asseveramento perizie e traduzioni

o anche in formato cartaceo

2) presso l’ufficio, a richiesta

Nel caso in cui Traduttore sia cittadino proveniente da un paese non appartenente all’Unione Europea, deve aggiungere sul verbale di giuramento, oltre ai dati del documento di identità o riconoscimento, anche i dati del suo permesso di soggiorno da esibire in originale.

Relativamente alla redazione delle traduzioni giurate, l’Ufficio invita il traduttore ad osservare le seguenti indicazioni perentorie:

  • nel caso in cui venga omessa la traduzione di alcune parti del documento, il Traduttore dovrà specificare esattamente, prima della traduzione e nella stessa lingua, quali parti non sono state tradotte, introducendo la formula “Omissis” oppure “testo omesso”, ovviamente scritto nella lingua prevista per la traduzione.
  • i timbri contenuti nel documento da tradurre dovranno essere descritti e tradotti, come pure le firme: se poco chiari, andrà specificato con la dicitura “timbro illeggibile”, “firma illeggibile”, nella lingua della traduzione. Stesso vale per le foto e le marche da bollo eventualmente presenti nell’atto originale, che dovranno essere menzionate dal traduttore (es. foto dell’interessato”, “marca da …. ” );  Non è permesso riprodurre sulla traduzione giurata, loghi di carte intestate, timbri, firme, presenti sul documento originale. Non è consentito presentare una traduzione con riproduzione grafiche a colori presenti sul documento originale.
  • è  consentito  il  giuramento  di  atti  nominativamente  intestati  al  traduttore, salvo accettazione da  parte dell’ufficio o ente ricevente;
  • non è consentito tradurre da una lingua straniera ad un’altra lingua straniera: il traduttore dovrà comporre l’atto, nell’ordine: *documento in lingua straniera, **traduzione in lingua italiana + 1° giuramento, ***traduzione nell’altra lingua straniera + 2° giuramento;
  • secondo le disposizioni del Tribunale, è consentito il giuramento di atti in fotocopia, previa conferma da parte del traduttore, che sarà tenuto a specificare sul verbale di giuramento se si tratta di documento ORIGINALE, in COPIA CONFORME, in FOTOCOPIA SEMPLICE.

Per eventuali richieste di informazioni aggiuntive, vi invitiamo a scriverci a info@traduzionigiurateroma.it o a contattarci ai nostri recapiti di ufficio.