Chat with us, powered by LiveChat

Riconoscimento titoli di studio stranieri o titoli italiani all’estero

Riconoscimento dei titoli di studio accademici o scolastici.

A seguito del processo di globalizzazione che sta interessando sempre di più il trasferimento di studenti e professionisti all’estero o l’emigrazione di stranieri in Italia, è sempre più frequente la richiesta di pratiche di riconoscimento dei titoli di studio, sia conseguiti all’estero, sia conseguiti in Italia da far valere all’estero.

Spesso infatti, non sono solo gli studenti a spostarsi da o in altri paesi per motivi di studio, per il conseguimento di un master universitario o per una laurea, ma anche professionisti affermati, che hanno necessità di far valere i loro titoli professionali o di studio all’estero ai fini lavorativi.

MMW vi supporterà in tutto il percorso di riconoscimento del vostro titolo di studio sia presso gli Enti italiani preposti, sia presso quelli esteri, indicandovi l’iter corretto per procedere agli adempimenti previsti secondo le disposizioni di legge.

Si richiede quindi in prima istanza, ai fini del riconoscimento del titolo, la traduzione giurata in tribunale dello stesso, a cura di un traduttore ufficiale. Tuttavia, spesso istituti privati nazionali o esteri, richiedono anche una semplice traduzione certificata a cura del traduttore.

In generale, il riconoscimento dei titoli di studio non universitari può essere richiesto:
a) per potersi iscrivere a un istituto di istruzione secondaria (scuola media inferiore o scuola media superiore) o a corsi di formazione professionale;
b) per iscriversi all’Università;
c) per svolgere eventualmente un lavoro che richieda un diploma.

La domanda per il riconoscimento dell’eguaglianza di valore e di efficacia (definita equipollenza) del titolo di studio conseguito all’estero o nel paese di provenienza viene presentata
attraverso il supporto dell’Ufficio studenti del Consolato, producendo la seguente documentazione:
a) diploma o certificato in originale o debitamente reso ufficiale;
b) traduzione ufficiale corredata da timbro di legalizzazione o apostille del documento in italiano, fedele e conforme al testo originale.

Richiesta di iscrizione di studenti stranieri agli istituti scolastici primari o secondari
Gli studenti stranieri della scuola primaria o secondaria, che intendono richiedere l’iscrizione alle scuole italiane, possono presentare domanda  in qualunque periodo dell’anno scolastico; nel caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della documentazione anagrafica si può richiedere l’iscrizione con riserva e conseguire i titoli conclusivi degli studi previa verifica dei dati anagrafici.

Scuole secondarie di I grado
Per iscriversi è necessario aver concluso la scuola primaria in Italia (o possedere un titolo equivalente conseguito nel Paese d’origine) e presentare:
a) il certificato delle vaccinazioni obbligatorie;
b) il certificato di nascita;
c) la documentazione delle valutazioni scolastiche ottenute nel paese di origine.
L’iscrizione sarà alla classe corrispondente all’età anagrafica del minore, salvo diverse determinazioni del collegio dei docenti sulla base del diverso ordinamento
degli studi, della preparazione del minore, del corso di studi svolto, del titolo di studi posseduto.

Scuole secondarie di II grado
La domanda di iscrizione si presenta direttamente alla scuola prescelta, a condizione di essere in possesso dei requisiti seguenti:
a) età non inferiore rispetto a quella minima prevista per accedere all’istituto;
b) titolo di studio conseguito in scuole estere riconosciuto dall’Ufficio studenti del
Consolato;
c) preparazione sul programma scolastico della classe cui si richiede l’iscrizione.
Al Consiglio di classe spetta la decisione sull’accettazione della domanda e l’eventuale necessità di prove di ingresso.

Iscrizione a un corso di Laurea universitario 
La domanda di iscrizione è consentita per un solo corso di laurea e può essere presentata da cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia, cittadini comunitari ovunque residenti e rifugiati politici in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero o di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado conseguito presso le scuole italiane all’estero.

È necessario allegare alla domanda:
a) titolo finale degli studi secondari rilasciato dalle autorità estere con traduzione ufficiale in lingua italiana;
b) certificato attestante il superamento della prova di idoneità accademica, se previsto dall’Università del Paese di provenienza.
L’eventuale domanda di abbreviazione del corso, possibile per chi ha già sostenuto degli esami nel Paese d’origine, richiede:
a) titolo finale degli studi secondari (originale per i cittadini non comunitari; fotocopia autenticata per i cittadini comunitari);
b) dichiarazione di equipollenza del titolo finale degli studi secondari rilasciata dalla Rappresentanza diplomatica italiana presente nel Paese in cui è stato conseguito il titolo;
c) piano di studi universitario (materie seguite ed ore frequentate per ognuna, esami sostenuti con votazione);
d) programmi degli esami sostenuti.

Coloro che abbiano conseguito un diploma di istruzione secondaria in Italia possono accedere all’Università con le stesse modalità previste per i cittadini italiani.

Riconoscimento del titolo di studio universitario conseguito all’estero
Il riconoscimento dei titoli serve a:
a) iscriversi alla laurea specialistica;
b) proseguire gli studi universitari (master, dottorato di ricerca);
c) accedere ad impieghi lavorativi che richiedono titoli di studio accademici

L’equipollenza del titolo di studio universitario conseguito all’estero si ottiene, presentando documentazione e domanda
di riconoscimento alla Rappresentanza diplomatica italiana presente nel Paese di provenienza se non si è ancora arrivati in Italia.
I cittadini regolarmente soggiornanti in Italia, possono richiedere l’equipollenza della titolo di studi accademici conseguito all’estero direttamente all’Università presentando:
a) titolo finale degli studi secondari (originale per i cittadini non comunitari; fotocopia autenticata per i cittadini comunitari);
b) titolo universitario conseguito (meglio se in originale);
c) dichiarazione di equipollenza di entrambi i titoli di studio rilasciata dalla Rappresentanza diplomatica italiana presente nel Paese in cui è stato conseguito il titolo;
d) piano di studi universitario (materie seguite e numero di ore frequentate, esami sostenuti con rispettiva votazione);
e) programmi degli esami sostenuti.

Il tutto tradotto e giurato a cura di un traduttore ufficiale.

Tuttavia il riconoscimento della laurea, vale a dire l’equipollenza del titolo di studi accademico, non è automatico e la legge 11 luglio 2002, n. 148 prevede, che in alcuni casi, sia ottemperata un’integrazione del proprio percorso di studi universitari: in tal caso è necessario iscriversi all’Università (sostenendo alcuni esami, discutendo la tesi e, a volte, svolgendo laboratori o tirocini).
Le specifiche modalità verranno individuate da una Commissione di valutazione dei curricula (straniero ed italiano) e l’Università dovrà comunicare l’esito della richiesta entro 90 giorni.
Sebbene non sia obbligatorio sostenere alcun test di italiano, potrebbe essere necessario sostenerne uno d’ingresso in alcune Università.