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Guida alla legalizzazione dei documenti

Come rendere valido un documento estero in Italia o un documento italiano all'estero: Apostille dell'Aja, legalizzazione consolare, uffici competenti a Roma ed esenzioni.

La legalizzazione e l'Apostille dell'Aja sono le formalità che consentono a un documento di produrre effetti fuori dallo Stato in cui è stato formato. Questa guida indica, per i casi più frequenti, quale delle due occorre, a quale ufficio rivolgersi a Roma, in quale ordine procedere rispetto alla traduzione giurata e quando la formalità non è dovuta. I riferimenti normativi completi sono nelle pagine Legalizzazioni e Apostille e Legalizzazioni di documenti da o per l'estero.

Che cosa certifica la legalizzazione

La legalizzazione attesta la qualità legale del pubblico ufficiale che ha firmato un atto e l'autenticità della sua firma (art. 15 della legge 4 gennaio 1968 n. 15; art. 33 del D.P.R. 445/2000). Non certifica il contenuto del documento né la sua validità: certifica che chi lo ha firmato aveva il potere di farlo. Un documento estero, pur valido nel proprio ordinamento, non può essere utilizzato in Italia finché non è legalizzato, salvo i casi di esenzione previsti da convenzioni internazionali.

Legalizzazione o Apostille dell'Aja

Per i Paesi firmatari della Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961 sull'abolizione della legalizzazione degli atti pubblici stranieri, ratificata dall'Italia con la legge 20 dicembre 1966 n. 1253, la legalizzazione è sostituita dall'Apostille: una certificazione unica, con formula e struttura fissate dalla Convenzione, apposta dall'autorità nazionale competente e riconosciuta direttamente in tutti gli Stati firmatari, senza l'intervento del consolato. Per i Paesi non firmatari resta la legalizzazione in due passaggi: l'autorità nazionale e poi la rappresentanza consolare del Paese di destinazione.

Paese di destinazione o di origineFormalitàProceduraNote
Paese firmatario della Convenzione dell'Aja del 1961Apostille dell'AjaUn solo passaggio presso l'autorità nazionaleEsempi: Regno Unito, Stati Uniti, Brasile, Argentina, India, Australia, Svizzera, Turchia, Russia
Paese non firmatarioLegalizzazioneAutorità nazionale e poi consolato del Paese di destinazioneEsempi: Canada (per alcuni atti), Emirati Arabi, Egitto, Cina (prima dell'adesione del 2023), Cuba
Stato membro dell'Unione europea, documenti pubblici previsti dal Regolamento (UE) 2016/1191Nessuna ApostilleModulo standard multilingue allegato all'attoNascita, matrimonio, residenza, assenza di precedenti penali e altri atti elencati dal Regolamento
Paesi con convenzioni bilaterali o multilaterali di esenzioneNessuna legalizzazioneVerifica caso per casoGermania, Austria, Belgio, Francia, Ungheria, San Marino, Svizzera, Argentina, Spagna per taluni atti

L'elenco aggiornato degli Stati firmatari è pubblicato dalla Conferenza dell'Aja di diritto internazionale privato (hcch.net). L'Apostille non va tradotta: la Convenzione ne fissa lingua, intestazione e contenuto, così che sia riconoscibile in qualsiasi Paese.

Documento estero da usare in Italia

L'ordine delle operazioni è fisso. Prima l'Apostille dell'Aja o la legalizzazione nel Paese che ha emesso il documento: l'Apostille è rilasciata dall'autorità designata da quello Stato, la legalizzazione dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese. Poi, in Italia, la traduzione giurata del documento completo, Apostille o legalizzazione comprese, resa dal traduttore ufficiale presso il Tribunale. La traduzione giurata eseguita in Italia su un documento estero non richiede alcuna ulteriore legalizzazione.

Un documento estero che arrivi in Italia senza Apostille né legalizzazione non può, di regola, essere sanato in Italia: deve tornare nel Paese di origine o passare per la rappresentanza diplomatica di quel Paese, quando prevista. Per questo è opportuno verificare la formalità prima della partenza o prima della spedizione del documento.

Documento italiano da usare all'estero

Il documento viene prima tradotto nella lingua del Paese di destinazione con traduzione giurata presso il Tribunale di Roma. Successivamente la firma del funzionario che ha ricevuto il giuramento viene munita di Apostille dell'Aja o legalizzata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale. Se il Paese di destinazione non è firmatario della Convenzione, il documento passa infine al suo consolato in Italia per la legalizzazione consolare. In alcuni casi l'autorità estera richiede anche l'Apostille o la legalizzazione sull'originale: l'originale amministrativo passa dalla Prefettura, quello giudiziario, notarile o dello stato civile dalla Procura.

Gli uffici competenti a Roma

DocumentoUfficio competenteFormalitàNote
Atto giudiziario, notarile o dello stato civile formato a RomaProcura della Repubblica presso il Tribunale di RomaApostille dell'Aja o legalizzazioneComprende i verbali di giuramento delle traduzioni
Atto amministrativo (Comune, scuola, università, Camera di Commercio, ASL)Prefettura di Roma, per delega del Ministero degli Affari EsteriApostille dell'Aja o legalizzazioneFirma del funzionario depositata in Prefettura
Atto firmato da una rappresentanza diplomatica estera in ItaliaPrefetturaLegalizzazioneSalvo esenzione (Convenzione di Londra del 1968)
Documento formato all'estero da usare in ItaliaAutorità del Paese di origine (Apostille) o rappresentanza diplomatica italiana (legalizzazione)Prima della traduzioneLa traduzione giurata in Italia non va legalizzata

La società cura l'intera catena: traduzione giurata, Apostille dell'Aja o legalizzazione presso la Procura o la Prefettura e, quando necessario, il passaggio consolare. Non è richiesta la presenza del committente.

Quando la legalizzazione non è dovuta

Avvertenze pratiche

La traduzione giurata di un documento estero va legalizzata in Italia?

No. Il documento estero deve arrivare in Italia già munito di Apostille dell'Aja o di legalizzazione; la traduzione giurata resa presso il Tribunale italiano non richiede ulteriori formalità.

Chi appone l'Apostille dell'Aja a Roma?

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma per gli atti giudiziari, notarili e dello stato civile, compresi i verbali di giuramento delle traduzioni; la Prefettura di Roma per gli atti amministrativi.

L'Apostille deve essere tradotta?

No. La Convenzione dell'Aja ne fissa intestazione, lingua e struttura, così che sia riconoscibile in ogni Stato firmatario. Nella traduzione giurata del documento la sua presenza viene comunque indicata.

Quanto tempo occorre?

I tempi dipendono dall'ufficio e dal periodo dell'anno. La traduzione giurata è di norma pronta in pochi giorni lavorativi; Procura e Prefettura rilasciano Apostille e legalizzazioni su appuntamento o con tempi propri, e il passaggio consolare, quando richiesto, può richiedere alcune settimane. Il primo contatto con la segreteria consente una stima per il caso concreto.

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