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Traduzione giurata di atti notarili e di documenti esteri allegati

Una guida per studi notarili e parti straniere: atto pubblico in lingua straniera, interprete giurato, scritture private autenticate, allegati provenienti dall'estero e traduzione per la registrazione.

La traduzione degli atti notarili e dei documenti esteri che vi sono allegati è regolata da norme diverse da quelle della traduzione giurata ordinaria. Le indicazioni che seguono riprendono la legge notarile, il regolamento notarile e lo studio n. 7-2021/A del Consiglio Nazionale del Notariato, approvato dalla Commissione Affari Europei e Internazionali il 13 gennaio 2021, e sono pensate per gli studi notarili e per le parti straniere che intervengono in un atto in Italia.

L'atto pubblico e la lingua: gli articoli 54 e 55 della legge notarile

Gli atti notarili sono scritti in lingua italiana. Quando le parti dichiarano di non conoscere l'italiano, l'atto può essere rogato in lingua straniera, purché conosciuta dal notaio e dai testimoni, con la traduzione in italiano posta a fronte o in calce; se il notaio non conosce la lingua, l'atto è ricevuto in italiano con l'intervento di un interprete scelto dalle parti, che giura davanti al notaio e redige la traduzione in lingua straniera. In entrambi i casi l'originale e la traduzione sono sottoscritti distintamente da tutti i soggetti tenuti alla firma, e l'interprete sottoscrive a fine atto e nel margine di ogni foglio tanto l'originale quanto la traduzione.

La Corte di Cassazione, sezione seconda civile, con la sentenza 16 aprile 2013, n. 9177, ha escluso che la traduzione apposta in calce all'originale formi un atto unitario con firma unica: la doppia sottoscrizione è il mezzo scelto dalla legge per indurre ciascun firmatario a verificare che la traduzione esista e sia fedele, e il notaio che la omette incorre nella sanzione dell'art. 137 della legge notarile.

Le scritture private autenticate

Gli articoli 54 e 55 non si applicano alle scritture private autenticate, che sono formate dalle parti e non dal notaio. Il notaio deve comunque conoscere la lingua del testo per esercitare il controllo di legalità e di corrispondenza alla volontà delle parti. La traduzione in italiano è richiesta solo quando leggi speciali la impongono per la registrazione o per la pubblicità nei registri immobiliari e, in tal caso, deve essere asseverata se non è eseguita dal notaio stesso. Nelle scritture in doppia lingua è opportuna una clausola di prevalenza; nella scrittura italiana con traduzione straniera va indicato che la versione straniera è una mera traduzione.

I documenti esteri allegati

CasoTraduzioneNote
Atto pubblico con parte che non conosce l'italianoAtto rogato in lingua straniera conosciuta da notaio e testimoni, con traduzione in italiano (art. 54), oppure atto in italiano con intervento dell'interprete giurato scelto dalle parti e traduzione in lingua straniera (art. 55).Originale e traduzione sottoscritti distintamente; l'interprete firma a fine atto e a margine di ogni foglio.
Scrittura privata autenticata in lingua stranieraGli artt. 54 e 55 non si applicano; il notaio deve conoscere la lingua per il controllo di legalità. La traduzione in italiano serve solo se richiesta da leggi speciali per registrazione o pubblicità.In tal caso la traduzione va asseverata, se eseguita da persona diversa dal notaio.
Atto ricevuto o autenticato da notaio estero, depositato o allegatoTraduzione in italiano richiesta dalle norme sul deposito degli atti esteri (art. 106, n. 4, l.n.; art. 68 r.n.).L'omessa traduzione dell'allegato comporta avvertimento o censura, non la nullità dell'atto.
Scrittura privata semplice proveniente dall'estero, allegataTraduzione non necessaria, salvo che occorra per adempimenti fiscali o pubblicitari.Il documento non muta natura per il solo fatto dell'allegazione.
Allegati con contenuto negoziale di un atto ex artt. 54 e 55Traduzione necessaria: gli allegati che riflettono la volontà delle parti seguono la disciplina dell'atto a cui accedono.Ragione sostanziale prima che formale.
Documenti tecnici allegati (planimetrie, passaporti, attestati energetici, bilanci consolidati)Traduzione non necessaria se la lingua è conosciuta dal notaio.Il notaio deve comunque conoscerne integralmente il contenuto.
Atto in lingua straniera da registrareTraduzione eseguita da perito iscritto presso il tribunale e asseverata con giuramento (art. 11, comma 5, D.P.R. 131/1986).Vale anche per gli atti non notarili soggetti a registrazione.

Legalizzazione e Apostille degli atti esteri

Un atto formato all'estero produce effetti in Italia solo se legalizzato o munito di Apostille dell'Aja, come prescritto dall'art. 68 del regolamento notarile e, per la trascrizione e l'iscrizione, dagli artt. 2657 e 2837 del codice civile. L'esenzione vale per gli atti provenienti da Germania e Austria, in forza delle convenzioni bilaterali, e da Belgio, Danimarca, Francia, Irlanda e Lettonia, in forza della Convenzione di Bruxelles del 1987. Il Regolamento (UE) 2016/1191 esonera da legalizzazione i soli documenti pubblici sullo stato delle persone: contratti, procure, convenzioni matrimoniali e testamenti restano soggetti ad Apostille o legalizzazione.

Gli atti redatti dagli uffici consolari italiani all'estero sono atti italiani a tutti gli effetti, non richiedono traduzione né legalizzazione e possono essere depositati o allegati presso il notaio in copia conforme.

Il servizio per gli studi notarili

Lo studio esegue la traduzione giurata di procure, atti costitutivi, statuti, delibere, certificati camerali, testamenti e sentenze provenienti dall'estero, nella forma richiesta per il deposito, l'allegazione e la registrazione, e mette a disposizione interpreti giurati per gli atti ricevuti ai sensi dell'art. 55 della legge notarile, a Roma e nelle altre sedi su richiesta. Il traduttore iscritto all'Albo dei C.T.U. del Tribunale di Roma presta il giuramento sulla traduzione e, ove occorra, cura l'Apostille presso la Procura della Repubblica.

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