In Italia non esiste un albo nazionale di Stato del «traduttore giurato» come in Germania, Francia o Spagna. Esistono invece norme precise che stabiliscono quando una traduzione deve essere ufficiale, chi può renderla tale e con quali formalità. Questa pagina le raccoglie, con il testo essenziale di ciascuna, per chi deve presentare un documento tradotto a un'amministrazione, a un notaio, a un giudice o a un'autorità straniera.
Chi è il traduttore ufficiale secondo la legge
La nozione è fissata dalla circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 15 dicembre 1980: sono traduttori ufficiali coloro che, particolarmente competenti in lingue straniere, sono in grado di procedere a una fedele versione del testo originario fornendo a essa il crisma dell'ufficialità in forza di una preesistente abilitazione, cioè l'iscrizione agli albi, o mediante successive procedure, cioè il giuramento. La stessa circolare osserva che i Paesi esteri richiedono di norma la traduzione da parte di traduttori iscritti all'Albo dei Consulenti Tecnici d'Ufficio esistente presso ogni Tribunale.
Ne discendono le due vie che il nostro ordinamento riconosce: l'asseverazione, cioè il giuramento reso dal traduttore davanti al cancelliere del Tribunale o al notaio, che conferisce valore legale alla traduzione per mezzo del verbale; e la certificazione di conformità rilasciata dal traduttore iscritto all'Albo, accettata da molte autorità straniere e dagli uffici che non richiedono il giuramento. Dal 2024 il Ministero della Giustizia tiene inoltre l'elenco nazionale dei consulenti tecnici, consultabile sul portale giustizia.it, nel quale sono iscritti i traduttori di questo studio.
Le norme nazionali
| Fonte | Che cosa dispone | Note |
|---|---|---|
| Legge 4 gennaio 1968, n. 15, art. 17 | Legalizzazione delle firme sugli atti da e per l'estero; traduzione certificata conforme dalla rappresentanza consolare o da un traduttore ufficiale. | Norma di origine, oggi trasfusa nell'art. 33 del D.P.R. 445/2000. |
| D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 33 | Agli atti formati all'estero e da valere in Italia, redatti in lingua straniera, deve essere allegata una traduzione in italiano certificata conforme dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale. | Testo unico sulla documentazione amministrativa. |
| D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, art. 22 | I documenti in lingua straniera presentati all'ufficiale dello stato civile sono accompagnati da una traduzione certificata conforme dall'autorità consolare, da un traduttore ufficiale o da un interprete che giura davanti all'ufficiale dello stato civile. | Ordinamento dello stato civile: nascite, matrimoni, cittadinanza. |
| R.D. 9 luglio 1939, n. 1238, art. 58 | Traduzione certificata conforme dall'autorità consolare o da un traduttore ufficiale; in mancanza, interprete nominato d'ufficio che conferma la traduzione con giuramento. | Disciplina storica dello stato civile, abrogata dal D.P.R. 396/2000, che ne conserva l'impostazione. |
| Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 15 dicembre 1980 | Definisce traduttori ufficiali coloro che conferiscono il crisma dell'ufficialità in forza di una preesistente abilitazione, l'iscrizione agli albi, o mediante successive procedure, il giuramento. | Interpretazione ufficiale della nozione di traduttore ufficiale. |
| Codice di procedura civile, artt. 122 e 123 | Nel processo è prescritto l'uso della lingua italiana; il giudice nomina l'interprete e il traduttore, che prestano giuramento di adempiere fedelmente l'ufficio. | Fonte del giuramento del traduttore nel processo civile. |
| Codice di procedura civile, artt. 61 e 191 e seguenti | Il consulente tecnico d'ufficio assiste il giudice e giura di adempiere le funzioni al solo scopo di far conoscere la verità. | Base dell'iscrizione dei traduttori all'Albo dei C.T.U. |
| D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 11, comma 5 | Agli atti in lingua straniera da registrare va allegata una traduzione eseguita da un perito iscritto presso il tribunale e asseverata conforme con giuramento. | Imposta di registro: contratti, procure, atti societari. |
| Legge 16 febbraio 1913, n. 89 (legge notarile), artt. 54 e 55 | Gli atti notarili sono scritti in italiano; se le parti non conoscono l'italiano, l'atto è rogato con traduzione o con l'intervento dell'interprete giurato, e originale e traduzione sono sottoscritti distintamente. | Cassazione, sez. II, 16 aprile 2013, n. 9177: obbligo della doppia sottoscrizione. |
| D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 | Imposta di bollo sulle traduzioni asseverate: una marca ogni cento righe, con le esenzioni previste dalla tabella allegata e dalle leggi speciali. | Si veda la pagina sui casi di esenzione. |
Le convenzioni internazionali
Le norme sulla legalizzazione si applicano salvo le esenzioni stabilite da leggi o accordi internazionali (art. 33, comma 5, del D.P.R. 445/2000). Le convenzioni rilevanti per chi traduce e legalizza documenti sono le seguenti.
| Convenzione | Effetto |
|---|---|
| Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961 | Sostituisce la legalizzazione con l'Apostille per gli atti pubblici fra gli Stati firmatari; in Italia le autorità competenti sono le Procure della Repubblica e le Prefetture. |
| Convenzione di Londra del 7 giugno 1968 | Esonera dalla legalizzazione gli atti redatti dai rappresentanti diplomatici o consolari degli Stati del Consiglio d'Europa aderenti. |
| Convenzione di Bruxelles del 25 maggio 1987 | Sopprime ogni legalizzazione fra gli Stati che l'hanno eseguita: Belgio, Danimarca, Francia, Irlanda, Italia e Lettonia. È l'unica che esonera anche la firma del traduttore giurato. |
| Convenzione di Vienna dell'8 settembre 1976 | Modelli plurilingue degli estratti di stato civile, esenti da legalizzazione e da traduzione fra gli Stati aderenti. |
| Convenzioni bilaterali con Germania (Roma, 1969) e Austria (Vienna, 1975) | Esenzione da legalizzazione e Apostille per gli atti pubblici provenienti da questi due Paesi. |
| Regolamento (UE) 2016/1191 | Esonera da legalizzazione e Apostille i documenti pubblici sullo stato delle persone fra Stati membri e introduce i moduli standard multilingue; restano esclusi contratti, procure, convenzioni matrimoniali e testamenti. |
Che cosa significa in pratica
Per un documento estero destinato a un'amministrazione italiana occorrono, nell'ordine, la legalizzazione o l'Apostille apposta nel Paese di origine e la traduzione in italiano certificata conforme da un traduttore ufficiale, di regola asseverata in Tribunale. Per un documento italiano destinato all'estero occorrono la traduzione giurata e, salvo esenzione, l'Apostille o la legalizzazione sulla firma del funzionario che ha ricevuto il giuramento. Per gli atti da registrare presso l'Agenzia delle Entrate e per gli atti notarili valgono le regole speciali indicate nella tabella e nella pagina dedicata agli atti notarili.
Il Consolato generale d'Italia a Londra, come altre rappresentanze, precisa di non eseguire traduzioni né certificazioni di conformità, salvo le dichiarazioni di valore dei titoli di studio e la trascrizione degli atti di stato civile, e rinvia ai traduttori giurati iscritti presso i Tribunali italiani: la stessa indicazione della circolare del 1980.
La responsabilità del traduttore
Il giuramento non è una formalità: con esso il traduttore assume la responsabilità, anche penale, della fedeltà del testo, e il verbale redatto dal funzionario fa piena prova, ai sensi dell'art. 2700 del codice civile, dell'identità del traduttore, della data e della dichiarazione resa. Il contenuto della traduzione resta invece riservato: non viene inserito in alcun registro pubblico e non è consultabile da terzi senza titolo.
I testi integrali delle norme sono consultabili su normattiva.it; la Convenzione dell'Aja e l'elenco aggiornato degli Stati aderenti sul sito della Conferenza dell'Aja di diritto internazionale privato, hcch.net.
